Prestazioni e servizi erogati esclusivamente in favore dei lavoratori, iscritti a Enti o Casse di previdenza, che si vengano a trovare in stato di bisogno anche a causa di malattia.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (Art. 38 co.2 Cost).
Il sistema previdenziale è finanziato dai contributi obbligatori prelevati dalle retribuzioni/redditi da lavoro. A seconda della gravità dello stato invalidante e del tipo di lavoro (ad. es. dipendente pubblico o privato, libero professionista), il malato di cancro assicurato può quindi avere diritto alle seguenti prestazioni [1]:
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità ordinaria;
- assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità;
- altre pensioni per i lavoratori pubblici (per inabilità alla mansione lavorativa o a qualsiasi proficuo lavoro).
Le informazioni qui riportate si riferiscono esclusivamente ai requisiti e all’iter procedurale previsti dall’INPS per i propri assicurati. Per altre gestioni previdenziali, è consigliabile informarsi presso il proprio ente o cassa di previdenza professionale. Dal 2012 la gestione delle prestazioni assicurative e previdenziali dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) e dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ex ENPALS) è stata trasferita all'INPS [2], ma le prestazioni sono rimaste immutate. Ad esempio, i dipendenti pubblici iscritti all’ex INPDAP hanno diritto alla pensione di inabilità [3], ma non all’assegno ordinario di invalidità. La domanda per ottenere qualunque beneficio previdenziale deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica [4]
[1] L. 222/1984.
[2] D.L.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.21/2011.
[3] L. 335/1995.
[4] Circolari INPS n. 131 del 10 ottobre 2011 e n. 91 del 2 luglio 2012.