Informazione, ­consenso informato e pianificazione condivisa delle cure

Il malato ha il diritto - purché lo desideri - di avere piena cognizione del proprio stato di salute e di ottenere dai medici curanti informazioni adeguate alle sue capacità di comprensione. Ciò significa che, a seconda delle necessità e delle richieste, al malato occorre fornire:

  • le informazioni medicheche spieghino il tipo di malattia diagnosticata, gli accertamenti ed esami richiesti;
  • le opzioni terapeutichecon relativi pro e contro;
  • gli effetti collaterali che la malattia e i trattamenti possono causare creando difficoltà o effetti invalidanti in vari campi (lavoro, sfera sessuale, procreazione ecc.) e indicazioni su come affrontarli;
  • le indicazioni per ottenere sostegnisocio-assistenziali ed economici;
  • leinformazioni sulla disponibilità del sostegno psicologico, della valutazione e dei trattamenti relativi allo stato nutrizionale e di quelli utili per la preservazione della fertilità e sull’opportunità di scegliere terapie non convenzionali integrate con i trattamenti antitumorali.

Se lo desidera, il malato può chiedere che le informazioni sul suo stato di salute siano condivise con altre persone, incluso il medico di base, oppure può delegare una persona di sua fiducia a riceverle. Il malato ha il diritto di conoscere il nome, i recapiti e gli orari di reperibilità dello specialista (o degli specialisti) e dei collaboratori che lo prendono in carico e i nomi e i recapiti delle persone cui rivolgersi di notte o nei giorni festivi in caso di necessità.

Nessun trattamento può essere attuato senza il consenso informato del paziente, pertanto, il medico ha il dovere di spiegare dettagliatamente lo scopo, le modalità e le conseguenze del trattamento prima di procedere con qualunque prestazione diagnostico-terapeutica.

Il malato ha diritto, nei limiti in cui lo desidera, di ricevere informazioni complete, aggiornate e comprensibili riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai potenziali rischi ed effetti collateralidegli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati.

Ha il diritto di conoscere le possibili alternative e le conseguenze di un eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Il tutto prima che gli venga richiesto di firmare il modulo di consenso informato.

Il paziente può anche liberamente decidere di rifiutare il trattamento o di revocare un consensoprestato in precedenza. In questo caso il medico gli spiegherà quali conseguenze potrebbero avere tali decisioni e quali sono (se esistenti e disponibili) le alternative terapeutiche possibili o i rischi connessi al rifiuto delle cure. Il medico ne prenderà nota nella documentazione clinica. Se pensa di non essere in grado di decidere subito, può sempre chiedere che gli sia lasciato altro tempo per riflettere.

Il consenso informato non è una formalità o uno scarico di responsabilità. Esso documenta un’alleanza in una relazione di cura tra la persona malata e il medico a cui ci si affida in cui si incontrano le volontà del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. La legge che ha disciplinato il consenso informato afferma che

«il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura” art.1, co.8 legge 219/2017»

e ha anche introdotto un nuovo strumento, la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC Art.5 legge 219/2017) che consente di stabilire in anticipo quale trattamento si desidera per le fasi successive della malattia e consente anche l’eventuale indicazione di un fiduciario. Il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi a quanto indicato nella PCC o dal fiduciario, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Naturalmente la PCC può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

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