Il c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi [1] ha disciplinato in maniera più organica (anche se ancora insufficiente rispetto ai bisogni dei malati oncologici) la tutela di questi lavoratori iscritti alla gestione separata INPS i quali, se costretti a sospendere anche solo temporaneamente l’attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia (massimo 61 giorni/anno) ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera (massimo di 180 giorni/anno).
L’art. 8, co. 10 della legge 81/2017 [2], inoltre, ha indirettamente esteso l’indennità di malattia equiparandola alla degenza ospedaliera in caso di trattamenti terapeutici per malattie oncologiche o di gravi patologie che comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%. Il riconoscimento della tutela per questa che può definirsi «degenza domiciliata», comporta l’estensione dell’indennità da un massimo di 61 giorni annui a un massimo di 180 giorni [3].
Infine, nel caso in cui la malattia sia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia, fino a un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare a rate i contributi e i premi maturati durante la sospensione [4].
Per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali, il regolamento di ciascuna cassapuò prevedere forme diverse di sostegno o assistenza diretta o indiretta come ad esempio: sospensione, rateizzazione o esonero temporale [5] dei contributi previdenziali oppure erogazione di provvidenze assistenziali straordinarie per eventi di malattia gravi che impediscono in tutto o in parte, per un certo periodo di tempo, lo svolgimento dell’attività professionale.
In aggiunta alle tutele appena descritte, anche i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti malati di tumore possono ottenere i benefici economici di natura assistenziale (assegno d’invalidità civile, pensione di inabilità civile, indennità di accompagnamento) e previdenziale (assegno ordinario d’invalidità o pensione di inabilità per gli iscritti alla gestione separata INPS o alle casse di previdenza del rispettivo ordine professionale) legati alla condizione di disabilità accertata dalle competenti commissioni medico legali e sempre che siano rispettati i requisiti reddituali o contributivi richiesti dalle norme vigenti.
[1] L. 81/2017.
[2] Art. 8, co. 10 L.81/2017 “ Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilita' lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.”
[3] Circ. INPS n.139/2017 applicativa dell’art. 8, comma 10, L. 81/ 2017 e relativa tabella allegata.
[4] Art. 14, co. 3, L. 81/2017.
[5] Ad esempio, l’art. 10 del Regolamento della Cassa Forense, in attuazione dell’art. 21,Ad esempio, l’art. 10 del Regolamento della Cassa Forense, in attuazione dell’art. 21,commi 8 e 9 della L. 247/2012, prevede l’esonero per gli avvocati iscritti alla Cassa dalpagamento dei contributi minimi al verificarsi di alcuni eventi tra cui l’essere affetti odi essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavorooppure lo svolgere comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiuntio del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totalemancanza di autosufficienza.