Nei concorsi pubblici, il candidato-vincitore con invalidità superiore al 67%, ha diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili. Il diritto di precedenza vale anche nella scelta della sede in caso di trasferimento a domanda [1].

Il lavoratore del settore pubblico o privato cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap «grave» ha diritto, ove possibile, di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito altrove senza il suo consenso [2].

Analoghi diritti spettano al lavoratore che assiste un familiare disabile in stato di handicap grave. Il lavoratore caregiver, infatti, ha diritto di essere trasferito alla sede più vicina al domicilio della persona assistita, ove possibile, e non può essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso [2]. La richiesta di trasferimento avanzata dal lavoratore malato o dal caregiver, però, può essere rifiutata dal datore di lavoro (si parla di semplice «interesse legittimo») il quale può opporre un diniego per motivi di organizzazione del lavoro. Nel caso in cui il trasferimento ad altra sede sia proposto dal datore, il lavoratore ha diritto di opporsi allo spostamento che non può, pertanto, essere imposto.





[1] Art. 21 L. 104/1992.

[2] Art. 33, co. 6, L. 104/1992 come modificato dall'art.24 della L.183/2010 c.d. Collegato lavoro.   

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