Per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, il lavoratore visitato e dichiarato invalido civile, di guerra, per lavoro e per servizio con invalidità in misura superiore al 74% ha diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido, e ciò indipendentemente dalla causa dello stato di invalidità . È escluso da tale beneficio il lavoratore titolare di pensione o di assegno di invalidità per il quale l’INPS ha espresso soltanto un giudizio di invalidità non accertato in percentuale. Il beneficio è attribuito a seguito di specifica richiesta dell’interessato, corredata da idonea documentazione.
Il beneficio è riconosciuto dall’anno 2002 fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione degli anni di servizio per il diritto alla pensione, dell’anzianità contributiva e dell’ammontare del trattamento pensionistico. Ciò è stato chiarito sia dall’INPS che dall’INPDAP , i quali hanno precisato che il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal giorno in cui al lavoratore è riconosciuta un’invalidità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro.