Istituito con la Finanziaria 2008 presso l'INAIL, il Fondo per le Vittime dell’Amianto è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese; è utilizzato per erogare una prestazione aggiuntiva a favore del lavoratore titolare di rendita diretta, anche unificata, al quale l’INAIL e l’ex Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo abbiano riconosciuto una malattia asbesto-correlata conseguente a esposizione all’amianto e alla fibra ‘fiberfrax’ e la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita pari o superiore al 16%. Tale beneficio è riconosciuto anche ai familiari titolari di rendita e superstiti, nel caso in cui la malattia asbesto-correlata abbia contribuito a causare la morte dell’assicurato.
L’importo di questa prestazione aggiuntiva si calcola sulla base di una percentuale definita con decreto ministeriale. L’interessato non deve presentare alcuna domanda poiché dal 1° gennaio 2008 la prestazione aggiuntiva è erogata d’ufficio dall’INAIL ed è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Le modalità di organizzazione, finanziamento ed erogazione sono state fissate con apposito decreto interministeriale .
In caso di mancata erogazione oppure di presunto errore nel calcolo della prestazione aggiuntiva da parte dell’INAIL, l’interessato può presentare ricorso amministrativo, tenendo presente che la contestazione non può riguardare gli elementi che sono alla base del diritto alla prestazione principale, come ad esempio: diritto alla rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia asbesto-correlata e del relativo agente causale.
Il ricorso all'INAIL deve essere motivato e corredato da idonea documentazione che dimostri il diritto oggetto di contestazione. Può essere spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentato presso le competenti Strutture Territoriali INAIL avendo cura di farsi rilasciare una ricevuta di presentazione.
Il ricorso amministrativo deve essere presentato entro 60 giorni dalla scadenza prevista per ciascun pagamento (acconti, conguagli e altri importi). Nel caso di ricorso avverso la misura della prestazione erogata, il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di pagamento.
Nel caso il ricorso sia respinto oppure non vi sia risposta entro 60 giorni, l’assicurato può presentare ricorso giudiziario alla Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale territorialmente competente entro il termine di prescrizione del diritto alla prestazione.
Il diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo si prescrive allo scadere dei dieci anni dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento (13 aprile 2011) per le rendite costituite precedentemente; per le rendite costituite successivamente al Regolamento, il termine decennale decorre dalla data di costituzione della rendita. Al contrario, il diritto a ottenere una differente misura della prestazione aggiuntiva (acconti, conguagli e ogni altro pagamento a carico del Fondo) si prescrive allo scadere dei cinque anni dalla data in cui l'INAIL ha informato l’interessato del provvedimento che decreta il pagamento.