Da GU n.59, 11 marzo 2006

Pubblichiamo per esteso il testo integrale della legge 9 Marzo 2006, n. 80 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.59, concernente, tra l'altro, il riconoscimento dell'invalidità civile per il malato oncologico entro 15 giorni (emendamento proposto da FAVO).

 

LEGGE 9 marzo 2006, n.80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4,  recante  misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.


    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulgala seguente legge:

                               Art. 1.


    1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in   materia   di   organizzazione  e  funzionamento  della  pubblica amministrazione,   e'   convertito  in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 9 marzo 2006
                               CIAMPI


                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica


Visto, il Guardasigilli: Castelli


                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 6259):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  senza  portafoglio  per  la
          funzione pubblica (Baccini) l'11 gennaio 2006.
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  l'11  gennaio  2006  con  pareri  del
          comitato  per  la legislazione e delle commissioni II, III,
          IV,  V,  VI,  VII, VIII, IX, X, XI, XII e della commissione
          parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  I  commissione, in sede referente, il
          17, 19, 23, 24 gennaio 2006.
              Esaminato in aula il 16, 19, 30 gennaio 2006; il 14,15,
          16, 22 febbraio 2006 ed approvato il 23 febbraio 2006.
          Senato della Repubblica (atto n. 3793):
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  24 febbraio 2006 con pareri delle
          commissioni  1ª  (presupposti di costituzionalita), 3ª, 5ª,
          6ª,  7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare
          per le questioni regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 28 febbraio 2006.
              Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
          28 febbraio 2006.
              Esaminato in aula ed approvato il 28 febbraio 2006.
          Avvertenza:

              Il   decreto-legge  10  gennaio  2006  n.  4  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8
          dell'11 gennaio 2006.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.

     

                                                             Allegato

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
               AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 4

All'articolo 1:
al   comma   1,   e'   aggiunto,   in   fine,  il  seguente  periodo: "Dall'istituzione   e  dal  funzionamento  del  Comitato  non  devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; al comma 3, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse;
i commi 4 e 5 sono soppressi;
al comma 6, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi;
i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.
Gli  articoli 2 e 3 sono soppressi. Dopo l'articolo 3, e' inserito il
seguente:
"Art.  3-bis-  - (Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre  2005,  n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente:
"137.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006, le imposte o addizionali risultanti  dalla  dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo  e'  negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento  alla  singola  imposta  o  addizionale,  non superano il limite  di  dodici  euro.  La  disposizione  si  applica  anche  alle dichiarazioni  presentate  con  il  modello  `730'.  Ai  soggetti che prestano  assistenza  fiscale  o al sostituto d'imposta non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello  '730'  dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle  condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo   che   dalla   dichiarazione   emerga  un  importo,  dovuto  o rimborsabile,   superiore  a  dodici  euro  per  ciascuna  imposta  o addizionale.  L'articolo  2  della  legge  18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato".
2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".
All'articolo 4, al comma 2: dopo il capoverso 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-bis.  1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di  principio  per  l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali";
al  capoverso  1-ter,  dopo le parole: "Ministero dell'economia" sono inserite le seguenti: "e delle finanze".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: ", senza ulteriori aggravi per le  finanze  pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art.  5-bis. - (Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per  le  organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale). - 1. Al fine  di  assicurare  l'espletamento  delle  funzioni  istituzionali,
possono  essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di  legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le  organizzazioni  non  lucrative  di utilita' sociale (ONLUS). Alla copertura  del  relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie  della  medesima  Agenzia,  senza  ulteriori oneri per la finanza pubblica".
All'articolo 6:
al   comma  3,  capoverso  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "o ingravescenti"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis.  L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell'handicap, riguardante  soggetti  con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni  mediche  di  cui  all'articolo  1 della legge 15 ottobre 1990,  n.  295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento  hanno  efficacia  immediata  per  il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica  periferica  di  cui  all'articolo  1, comma 7, della legge 15 ottobre  1990,  n.  295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti".
L'articolo 8 e' soppresso.
All'articolo  9,  al  comma  1,  le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico  dell'erario"  sono  sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
L'articolo 10 e' soppresso.
All'articolo  11,  al  comma  1, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti".
Gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono soppressi.
All'articolo  17,  al  comma  1,  le  parole: "e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  comunque avvalendosi delle strutture  esistenti  e delle risorse gia' stanziate" sono sostituite dalle  seguenti:  "puo'  essere  istituito, presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  avvalendosi  delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente e, comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato"  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: ", ferme restando  le  funzioni  di  coordinamento  in materia di informazione stradale  svolte  dal  Centro  di  coordinamento  informazioni  sulla sicurezza stradale (CCISS)".
All'articolo 18:
al  comma  1,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole:  ",  e ai sensi dell'arti olo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153";
al  comma 4, le parole: "Dalla presente disposizione" sono sostituite dalle  seguenti:  "Dalle  disposizioni  del  presente  articolo" e le parole:  "non  derivano nuovi o maggiori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri".
Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono soppressi.
All'articolo 29, al comma 1, la lettera a) e' soppressa.
Gli articoli 32, 33 e 34 sono soppressi.
Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti:
"Art.  34-bis.  - (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178).  -  1.  All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Al  fine  di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della societa' con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere".
Art.  34-ter.  -  (Utilizzazione  di  somme). - 1. Le somme iscritte, rispettivamente,  nel  fondo  da  ripartire  per  il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  nel  fondo  di  finanziamento  per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3, di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale  di base 4.2.3.28 "Fondo per l'innovazione tecnologica", non  utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 34-quater. - (Tutela del risparmio). - 1. Le disposizioni di cui agli  articoli  8,  comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente,  in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma  2,  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262, si applicano a decorrere  dal  17  maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle  relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale  per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo (ISVAP).
2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis.  Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di  attuazione  della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa". Art.
34-quinquies.   -   (Disposizioni   di   semplificazione  in  materia edilizia).  -  1.  Per  attuare  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi  catastali  ed  edilizi,  con  uno  o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,   sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  e  operative  per
l'istituzione   di  un  modello  unico  digitale  per  l'edilizia  da introdurre  gradualmente  per  la  presentazione in via telematica ai comuni  di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di permessi  di  costruire  e  di  ogni  altro  atto di assenso comunque denominato  in  materia  di  attivita'  edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di  variazione  catastale  e  di  nuova  costruzione  da  redigere in conformita'  a  quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  che pervengano all'Agenzia  del  territorio  ai  fini  delle attivita' di censimento
catastale.  In  via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello  unico  per  l'edilizia,  l'Agenzia  del  territorio invia ai comuni  per  via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione  presentate  a  far  data  dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano  la  coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare  rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti  in  loro  possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono   segnalate   all'Agenzia   del  territorio  che  provvede  agli adempimenti  di  competenza.  Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  sono regolamentate le procedure
attuative  e  sono  stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica   dei   dati   ai  comuni  e  per  la  segnalazione  delle incongruenze   all'Agenzia   del   territorio,  nonche'  le  relative modalita' di interscambio.
2.  Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle  domande  di  nuova  costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a)  al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,  n.  652,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  le  parole:  "il  31 gennaio dell'anno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento";
b)  le  dichiarazioni  relative  alle  mutazioni nello stato dei beni delle  unita'  immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17 primo comma,  lettera  b),  del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono  essere  presentate  agli  uffici provinciali dell'Agenzia del territorio  entro  trenta  giorni  dal  momento  in  cui esse si sono verificate.
Art.  34-sexies.  - (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo).  -  1.  Per  la  salvaguardia dei livelli occupazionali e della   competitivita'   delle  navi  italiane,  i  benefici  di  cui all'articolo  6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese  armatoriali  per  le navi di cui al-l'articolo 21, comma 10, della  legge  27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente camma  e'  autorizzata  la  spesa  di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui
al presente comma.
2.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, determinato  in  20  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.
Art.  34-septies. - (Disposizioni concernenti le autorita' portuali).
-  1.  Alle  autorita'  portuali,  istituite  ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli  anni  2006  e 2007 le disposizioni di' cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di giuro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per   ciascuno   degli   anni  2006  e  2007,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.
Art. 34-octies. - (Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88).
-  1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali,  di  cui  all'articolo  3  della  legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati  dalla  Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del  1°  febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori  raggiunto  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione  del  presente decreto, e' autorizzata per ciascuno degli anni  2006  e  2007  la  spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.
2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte:  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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